Il primo controllo da effettuare, quando si riceve una cartella da parte di Agenzia Entrate Riscossione, è quello relativo al tributo di cui è intimato il pagamento coattivo, ovvero nello specifico:

  • l’ente creditore (Agenzia Entrate, Regione o Comune ecc.);
  • la tipologia del tributo (IRPEF, IVA, Tassa automobilistica, multa ecc.);
  • l’anno (sia quello in cui è maturato il tributo che quello in cui è stato iscritto a ruolo);
  • i precedenti atti/avvisi di accertamento emessi dall’ente creditore.

Tali informazioni ci forniranno i dati essenziali per verificare la possibile decadenza della pretesa e/o la prescrizione del diritto vantato dall’ente creditore.

La distinzione fra prescrizione e decadenza è molto importante perché, sebbene entrambi gli istituti siano legati all’effetto del trascorrere del tempo rispetto alla pretesa creditoria ed onerano il titolare di un diritto

ad esercitarlo entro un certo termine, se non vuole perderlo.

La PRESCRIZIONE può essere sospesa e soprattutto interrotta; la DECADENZA può essere sospesa ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Con riferimento specifico ai rapporti tra Agenzia Entrate Riscossione e contribuenti, la decadenza della cartella di pagamento è il termine entro cui la cartella stessa deve essere iscritta a ruolo e/o deve essere notificata per la prima volta.

Per meglio comprendere l’istituto ed i suoi effetti, bisogna conoscere i singoli passaggi che portano dal tributo alla notifica della cartella e che devono essere compiuti dall’ente creditore:

  • accertamento del tributo o imposta o sanzione;
  • notifica al contribuente dell’atto di accertamento (non della cartella);
  • iscrizione a ruolo della pretesa.

L’iscrizione a ruolo, quindi, è il procedimento con cui l’ente creditore trasmette all’incaricato della riscossione i dati necessari per poter procedere alla riscossione coattiva del credito vantato nell’accertamento. Tali dati sono formalmente inseriti appunto in un elenco, il cosiddetto ruolo, ovvero la lista dei contribuenti e dei loro singoli debiti verso soggetti pubblici.

A seguito di tale prima azione, Agenzia Entrate Riscossione procederà alla formazione e notifica della cartella esattoriale. La decadenza è legata proprio a tali due passaggi del procedimento:

  • l’iscrizione a ruolo;
  • la prima notifica della cartella.

La decadenza rappresenta, infatti, il termine entro il quale deve avvenire, da parte dell’Agente della Riscossione o dell’ente creditore, in alcuni casi l’iscrizione a ruolo, in altri la notifica della cartella di pagamento da quando è formalmente maturata la pretesa creditoria. Se, al momento della notifica, il termine di decadenza previsto è già decorso, la cartella è nulla (non annullabile come nel caso della prescrizione) e il credito non può più essere riscosso.

La contestazione della decadenza da parte del contribuente può avvenire mediante un ricorso in autotutela o il ricorso al giudice tributario.

Non c’è un unico termine di decadenza per tutte le sanzioni/tributi, bensì diversi termini a seconda del tributo, sanzione o multa oggetto della pretesa tributaria.

Per le tasse e le imposte statali (essenzialmente si tratta delle imposte sul reddito, Irpef, Ires, Iva e Irap dirette o come sostituti d’imposta) la disciplina della materia è dettata dal D.P.R. n. 602 del 1973 come successivamente modificato ed integrato.

Nello specifico l’art. 25 del succitato decreto, relativo appunto alle cartelle di pagamento, prevede espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento (si tratta di un’ipotesi di decadenza legata, quindi, alla notifica), al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  1. del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è stata presentata per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;
  2. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato D.P.R. n. 600 del 1973;
  3. del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
  4. del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’articolo 15-ter.

Ovviamente, in tutti questi casi, trattandosi di fattispecie di decadenza legate alla notifica della cartella al contribuente, la data a cui fare riferimento non è quella di materiale ricezione dell’atto da parte del debitore, bensì quella di affidamento dell’atto alle poste, da parte di Agenzia Entrate Riscossione (sempre purché la notifica vada a buon fine).

Ci sono poi ulteriori termini previsti per casistiche particolari e nello specifico: per le dichiarazioni presentate fino al 2001 e/o per quelle presentate prima del 2003, in caso di ammissione a concordato preventivo, di risoluzione o annullamento o comunque cessazione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, della revoca o cessazione effetti del piano del consumatore.

A seguito delle sospensioni di attività di notifica legate alla crisi COVID – 19, inoltre, il D.L. n. 34 del 2020

convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 2020, come modificato dal D.L. n. 183 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 2021, ha espressamente previsto che I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25 succitato, sono prorogati di quattordici mesi (con espressa esclusione delle entrate degli enti territoriali – art. 157 comma 7-bis) relativamente alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del D.P.R. n. 917 del 1986, nonché alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973. Il D.L. n. 41 del 2021, infine, ha previsto che i termini di decadenza sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

Per multe relative alle violazioni del Codice della Strada, invece, la notifica deve avvenire entro e non oltre due anni dall’iscrizione a ruolo della multa stessa (si tratta anche in questo caso, quindi, di un termine legato alla notifica della cartella), secondo quanto previsto dell’articolo 1, co. 153, della Legge n. 244 del 2007.

Per i contributi INPS, la decadenza si riferisce all’iscrizione a ruolo (o meglio alla data in cui il ruolo stesso sia stato reso esecutivo – data che troviamo sull’avviso di accertamento dell’INPS) che deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento (nel caso di mancato versamento dei contributi), ovvero dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento di accertamento e/o sanzione per i contributi dovuti in seguito ad accertamenti formali effettuati dagli uffici dell’ente previdenziale.

Infine, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 296 del 2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo (nel caso di Agenzia Entrate Riscossione la cartella esattoriale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad un’ipotesi di decadenza legata alla notifica della cartella ma, in alcune ipotesi, sia gli enti creditori che alcune commissioni tributarie, continuano ad interpretare la normativa in modo estremamente sfavorevole al contribuente e nello specifico a considerare:

  • sufficiente ad evitare la decadenza, la mera iscrizione a ruolo del tributo da parte dell’ente;
  • atti di inizio per il computo del termine di decadenza non solo il primo accertamento formale della debenza del tributo da parte dell’ente creditore, bensì anche eventuali successivi solleciti (applicando in pratica le regole della prescrizione e non della decadenza al calcolo del termine).

Laddove pensiate che la pretesa creditoria contenuta nella cartella esattoriale notificatavi sia decaduta, rivolgetevi ad un’associazione dei consumatori o ad un legale per una verifica e per intraprendere le azioni

più opportune a tutela dei vostri diritti, sempre senza dimenticare che i termini per le impugnazioni (anche in autotutela) variano tra i 30 ed i 60 giorni dal ricevimento della cartella.

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Contenuti prodotti nell’ambito delle iniziative a favore di consumatori e utenti per emergenza sanitaria da COVID-19 promosse dalla Regione Lazio, realizzate con Fondi Ministero Sviluppo Economico (riparto 2020).

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